Il periodo storico attuale si connota per la crisi economica che imperversa non solo sulle piccole e medie imprese ma anche sulle famiglie. Questa situazione di disagio porta al moltiplicarsi delle richieste di prestiti, cessione del quinto e altri strumenti di debito che il più delle volte superano di gran lunga il patrimonio disponibile del soggetto richiedente, causando una situazione di sovraindebitamento.
In questo contesto è stata ritenuta necessaria dal Governo una legge ad hoc per aiutare soggetti sopraffatti dai debiti ad uscire da questa situazione legalmente, facendo fronte in modo agevole ai debiti nei limiti del possibile, senza subire gli effetti delle procedure esecutive per gran parte della propria vita.
La legge in questione è la n. 3 del 27 Gennaio 2012, chiamata legge salva suicidi. Una legislazione simile è del tutto nuova per l’ordinamento italiano e delinea il concetto di sovraindebitamento, inteso come quella situazione per cui vi è uno squilibrio perdurante tra il patrimonio attivo del soggetto e i debiti contratti, cui lo stesso non riesce più a far fronte per situazioni o eventi straordinari quali malattie, perdita del lavoro, calo della produzione, e così via.
A chi è rivolta la procedura?
La procedura di esdebitazione messa in atto dalla nuova legge può essere applicata ad una platea definita di soggetti elencata dalla legge:
· le piccole e medie imprese non fallibili, il cui patrimonio sia inferiore ai 200 mila euro;
· i consumatori, cioè pensionati oppure dipendenti pubblici o privati;
· i professionisti iscritti agli albi;
· le start up;
· le aziende agricole;
· le associazioni ed enti no profit.
Tra i requisiti per poter procedere all’esdebito è richiesto lo stato di sovraindebitamento, l’essere non fallibili e il non aver commesso delle frodi a carico dei debitori.
Per avviare la procedura è necessario depositare la richiesta presso il Tribunale competente – cioè quello del luogo in cui il soggetto ha la residenza – connessa all’istanza di nomina dell’organismo competente, cioè l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Durante la prima fase non si ha luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere all’esdebito, poiché questo avrà luogo in una fase successiva. La documentazione presentata con l’istanza di nomina dell’OCC deve essere completa di dati anagrafici del soggetto richiedente, denominazione dell’impresa, tutta la documentazione relativa ai debiti contratti, voci in attivo e tutto ciò che può essere necessario per la procedura.
Funzioni dell’Organismo di composizione della crisi
L’OCC assume tutte le decisioni funzionali alla composizione della crisi predisponendo un piano di ristrutturazione basato sulla situazione concreta facente capo al soggetto. Il suo lavoro, in stretta collaborazione con il debitore o il suo procuratore, gli permette di accedere ai dati anagrafici del soggetto o dell’azienda, richiedendo informazioni presso gli enti del debito e la Banca D’Italia ed altri enti sia pubblici che privati. L’OCC sarà infine ausiliario del giudice durante la procedura di liquidazione.
Procedura di esdebitazione
La legge salva suicidi pone in essere tre diverse procedura da mettere in atto per realizzare l’esdebitazione del soggetto che non riesce più a far fronte ai propri debiti:
· Il piano del consumatore, rivolto appunto al soggetto meritevole che, a causa della perdita di lavoro, non riesce a far fronte ai debiti; si effettua quindi una richiesta di stralcio del debito cui il soggetto che non ha attività imprenditoriale può far fronte in 6 o 7 anni.
· L’accordo con il debitore, valido per tutte le categorie di soggetti che possono accedere all’esdebitamento, e prevede un piccolo concordato con i debitori che dovrebbero accettare il 60% del debito totale.
· La liquidazione del debito, che si pone in atto quando il debitore non riesce a pagare i propri debiti, perciò accetta la liquidazione di tutto ciò che possiede e ha un valore; il ricavato verrà distribuito tra i creditori e, dopo un periodo di quattro anni, il soggetto potrà richiedere la cancellazione del debito.
Le prime due procedure sono rivolte entrambe a soggetti che non fanno impresa. L’accordo di ristrutturazione del debito, però, a differenza del piano del consumatore, non richiede una valutazione relativa alla meritevolezza del soggetto ma permette di avviare in tempi brevi la composizione del debito.
Il piano del consumatore non richiede l’assenso di nessuno dei debitori, a differenza dell’accordo di ristrutturazione dove è imprescindibile il consenso dato dalla maggioranza dei debitori; infine, entrambe le procedure devono essere debitamente pubblicizzate.
Per la liquidazione, invece, è richiesta la nomina di un soggetto che si occupi della procedura necessaria alla vendita dei beni disponibili, effettuando dapprima l’inventario per stabilire quali siano i beni impignorabili relativi ai salari, alimenti, ecc.
Conclusione
Nonostante la necessità di una normativa che permettesse ai soggetti di riabilitarsi e vivere serenamente in società, durante i primi anni successivi all’emanazione sono state davvero poco le richieste di esdebitazione. Solo nell’ultimo periodo, grazie alla professionalità e alla preparazione e competenza di alcuni avvocati, si è iniziato a fare la richiesta nei Tribunali, risultati che fanno ben sperare sull’effettiva efficacia della norma, senza, fra l’altro, pesare ulteriormente sul costo avvocato.
Come conseguenza dell’aumento delle richieste, la manovra economica 2019 ha confermato l’interesse del Governo nei confronti dei soggetti indebitati, stilando degli stralci sui debiti che possono arrivare persino al 90% del totale.
Grazie a questa nuova normativa, il soggetto può porre fine alla propria condizione debitoria – con questa procedura simile a quella fallimentare che però apporta benefici per entrambe le parti – mentre i creditori avranno la possibilità di soddisfare i propri crediti piuttosto che attendere l’esito di lunghe e tortuose procedure esecutive che non sempre hanno buon fine.