Limitazioni sull’uso dei contanti da gennaio 2019: tutte le regole e le sanzioni

Le leggi riguardanti la limitazione dell’uso del contante sono state modificate di recente dalla scorsa legge di stabilità. Tale legge ha consentito di apportare delle modifiche alla vecchia normativa Antiriciclaggio che restringeva i limiti all’uso del denaro contante, gli assegni ed i titoli al portatore ad un importo massimo di 1.000€. Questa legge risalente al governo Monti puntava a ristringere sempre di più l’utilizzo del denaro contante e favorire la tranciabilità delle transazioni. L’uso del denaro contante era stato portato dal limite dei 2.500€ ai 1.000€, appunto.

La scorsa legge finanziaria ha modificato tali importi portando il limite all’utilizzo del denaro contante ai 3.000€, fatta eccezione per pagamenti che avvengono con lo strumento del money transfer e gli assegni per i quali il limite resta fissato in 999,99€. Vediamo nello specifico cosa cambia con la nuova normativa e per quali tipi di pagamenti.

I pagamenti tracciabili

Una prima modifica riguarda i pagamenti dei canoni di affitto e locazione. La precedente normativa prevedeva l’impossibilità di fare il pagamento in contanti, poiché esso doveva avvenire solo con strumenti di tipo tracciabile quali assegni, bonifici, postepay oppure tutte le carte di credito. In realtà come chiarito anche dal Ministero del Tesoro tale parte della normativa non deve essere applicata per gli affitti e difatti non è stata mai effettivamente applicata per essi. In tal senso l’aumento della possibilità del pagamento in contanti non ha inciso sul modo di pagare l’affitto in contanti.

L’unica cosa che deve essere presente è una normale ricevuta che certifichi il pagamento tra il locatario ed il locatore, essendo di fatto un utile documento da poter usare ai fine di usufruire delle detrazioni fiscali.

Nell’ambito del pagamento nei settori del commercio e dei servizi la modifica è stata più importante. In questo caso la legge poi attuata con un decreto del 2014 prevedeva che chi vendesse beni o prestazioni professionali con un costo superiore ai 30 euro sia obbligato ad accettare come strumento di pagamento le carte di credito o di debito. Per i professionisti era previsto l’obbligo di avere il POS, ma poi tale obbligo è stato rimandato ad una data futura non ancora precisata. Se per i commercianti l’uso di tali strumenti è più usuale, anche se non per importi piccoli, per i professionisti avrebbe comportato dei costi importanti da sostenere. Il concetto di fondo delle precedenti leggi è rimasto ma date le discussione con le varie categorie di appartenenza l’obbligo è stato di fatto procrastinato.

Per l’acquisto dei servizi di pubblicità on line e quelli ausiliari, i metodi di pagamento da utilizzare sono quelli tipo il bonifico bancario o postale in cui emergano i dati del beneficiario insieme alla Partita IVA.
Sempre la legge del 2014 ha introdotto l’uso della fattura elettronica, diventata dal 2015 lo strumento obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni ed i suoi fornitori e successivamente per le imprese private. Dall’inizio del prossimo anno tale strumento sarà obbligatorio anche tra i privati.
Per quanto concerne il pagamento delle tasse quali Tasi, Imu od Iva l’obbligo di farlo tramite F24 online accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate è stato abolito. Quindi il pagamento può essere fatto anche in maniera tradizionale recandosi presso lo sportello della propria banca.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi e le retribuzioni, dal primo di luglio di quest’anno è partito l’obbligo riguardante il divieto di farlo in contanti.

Titoli soggetti al limite dei 3.000 euro

Il limite dei 3.000€ come modificato dalla legge di stabilità del 2016, è valido per molte tipologie di titoli e di operazioni. Sono soggetti a tale limite il trasferimento di contanti, i libretti di deposito ed i titoli al portatore. Tutti questi tipi di trasferimenti e titoli non possono essere effettuati od utilizzati se superiori a tale limite, anche se vengono frazionati in più operazioni. Per poter effettuare trasferimenti superiori al limite ci si deve recare presso delle Banche, le Poste oppure utilizzare delle carte di credito.

Il limite vige anche per i libretti di deposito al portatore e quelli sempre del tipo al portatore emessi da Poste italiane. Per quest’ultimi, il saldo non può mai superare i 3.000€ e qualora l’importo dovesse essere superato il titolare dovrà nel più breve tempo ridurli. In caso di trasferimento ad un altro soggetto del libretto di deposito al portatore, chi lo possiede dovrà entro 30 giorni comunicare alla banca tutti i dati che identificano il soggetto a cui è stato ceduto il libretto.

Le possibilità del pagamento in contanti

Per quanto riguarda i prelievi sul proprio conto corrente, non cambia nulla, anche se alcune modifiche ai prelievi giornalieri e mensili sono stati imposti alle Banche.
E’ possibile pagare in contanti e superare il limite dei 3.000€ solo nel caso di pagamenti che avvengono presso i commercianti al minuto e per le agenzie di viaggio e turismo che sono autorizzate a ricevere pagamenti in beni e servizi dai cittadini non residenti in Italia.

Strumenti di pagamento per cui non si applica il nuovo limite

Il limite precedente dei 1.000€ resta in vigore per alcuni tipi di strumenti di pagamento quali gli Assegni postali e bancari, i vaglia bancari e postali ed trasferimenti che avvengono tramite i money transfert.

Le banche sono tenute al rilascio dei blocchetti di assegni e ad emettere assegni circolari esclusivamente con la clausola non trasferibile, ciò è valido a maggior ragione per tutti gli importi pari o superiori ai 1.000 euro. Gli assegni con questa clausola devono sempre riportare il nome oppure la ragione sociale del soggetto beneficiario. Nel caso si richieda un assegno che non abbia tale clausola e quindi in forma libera, la banca sarà obbligata a farne comunicazione alle autorità competenti con i dati identificativi di chi ne abbia fatto la richiesta e di colui che lo abbia portato all’incasso.

Per quanto riguarda, infine, gli assegni intestati a se stessi, quindi con il nome del correntista o con la dicitura a me medesimo, essi possono essere girati esclusivamente ad una banca per l’incasso e non possono assolutamente circolare liberamente. Per scegliere lo strumento migliore alla propria attività, consigliamo di visitare il sito Mr Banca.

Le sanzioni e gli importi per chi non rispetta i limiti

Il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio comporta delle sanzioni amministrative di tipo anche pecuniario, che vengono erogate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ricordiamo che le banche sono tenute a segnalare immediatamente alle autorità tutti i tipi di infrazioni di cui vengono a conoscenza.

La lotta all’evasione fiscale ed al reato di riciclaggio del denaro coinvolge tutte le parti in causa e richiede la collaborazione tra le autorità di tipo locale ed anche quelle estere che sono competenti contro la lotta al riciclaggio del denaro. La collaborazione tra i vari uffici e sedi avviene con la costituzione di vari comitati che coinvolgono per l’applicazione delle leggi sia la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e l’ufficio cambi. Viene creata così un’operazione di controllo globale che punta a trovare tutte quelle operazioni che nascondono possibili frodi.

L’attività di investigazione, in caso di mancato rispetto della normativa comporta come detto prima delle sanzioni pecuniarie. Tutte le infrazioni di tipo amministrativo sono riportate direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) da tutti gli uffici amministrativi, le banche e le autorità competenti. Tra questi autorità competenti ci sono anche gli organi di vigilanza e di controllo.

Le sanzioni pecuniarie vengono erogate nei casi in cui si verifichino determinati fatti specifici.
Essi riguardano i casi in cui si effettuano trasferimenti tra soggetti diversi senza avvalersi di intermediari, tipo Banche o Poste, di denaro di tipo contante, libretti di deposito bancari, postati o titoli al portatore di importi superiori ai 5.000€ da trasferire.

Sono oggetto di sanzioni le circostanze in cui non si rispetti l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità e di indicare il nome o ragione sociale di un beneficiario sugli assegni bancari, postali o circolari per un importo superiore ai 5.000 euro.

Un altro caso per cui si è soggetti a sanzioni riguarda l’omissione della comunicazione alle autorità competenti di fatti specifici di cui si è venuti a conoscenza, che deve avvenire al MEF entro un periodo di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto.

Infine dà oggetto a sanzioni l’omissione di segnalazioni di operazioni sospette, a meno che il fatto non costituisca un reato da parte degli stessi intermediari.

Il processo sanzionatorio avviene attraverso varie fasi che partono dalla presentazione e visione degli atti di contestazione, poi si procede con la fase delle istruttorie a cui seguono le audizioni personali e le relazioni illustrative. Si procede quindi la predisposizione dei decreti sanzionatori, terminando con le fasi del contenzioso vero e proprio seguita dalla fase esecutiva e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione. Tale lungo iter procedurale si svolge nell’ambito della direzione V dislocata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violare le nuove norme antiriciclaggio comporta delle sanzioni amministrative e pecuniarie che non sono mai inferiori ai 3.000€ di importo. Ricordiamo infine che gli Istituti bancari sono anche obbligati a segnalare tutte le violazioni delle nuove norme antiriciclaggio che sono commesse dai singoli cittadini.

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